CIRCOLARE PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO

CIRCOLARE N. 7 DEL 21/11/2019

OGGETTO: CORRISPETTIVI ELETTRONICI – NOVITA’

A decorrere dal 01/01/2020 scontrini e ricevute fiscali verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore di cassa telematico (RT).

Pertanto, i commercianti al minuto, gli artigiani e comunque coloro che oggi emettono scontrino fiscale o ricevuta fiscale, dovranno certificare i corrispettivi (per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura) tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

Questo obbligo è già scattato dal 01/07/2019 per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro; per tutti gli altri, come detto, scatterà dal 01/01/2020.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per il consumatore cambia poco: al posto dello scontrino/ricevuta riceverà un documento commerciale (non fiscale) che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.

Anche i contribuenti in regime forfetario sono obbligati.

Si ricorda che l’emissione della fattura sostituisce l’emissione dello scontrino/ricevuta elettronica.

Il REGISTRATORE TELEMATICO (RT)

In sintesi, consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet. Ci sono diversi modelli di RT a seconda delle esigenze (ad esempio RT fisso, RT portatile).

Visto l’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi elettronici, è importante verificare sul mercato, prima possibile, il modello più idoneo alle proprie esigenze e acquistare tale strumento presso i rivenditori autorizzati.

Se non aveste un rivenditore di fiducia, potete contattarci, senza alcun impegno, per mettervi in contatto con rivenditori autorizzati.

In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.

PROCEDURA WEB ALTERNATIVA

Chi fa poche operazioni, potrebbe utilizzare, al posto del RT la procedura gratuita web “DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili; per il suo utilizzo dovrete attivarvi in autonomia.

BENEFICI E SEMPLIFICAZIONI

L’introduzione dei corrispettivi elettronici comporta le seguenti semplificazioni:

  • non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi (da verificare caso per caso);
  • non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti;
  • non si dovrà più conservare il libretto di servizio del Registratore di cassa;
  • la verifica periodica passa da annuale a biennale.

CREDITO DI IMPOSTA

Per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore è concesso, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Per usufruirne dovrete inviarci copia della fattura di acquisto e copia dell’avvenuto pagamento in forma tracciata (bonifico, assegno, bancomat, ecc.).

TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva (ne esistono con connessione wi-fi), almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate.  Se al momento della chiusura ci fossero problemi di connettività Internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere i dati riconnettendo l’RT ad Internet oppure utilizzando la procedura di “emergenza” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

DISTINZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO

I nuovi RT prevedono la distinzione del corrispettivo secondo la modalità di pagamento:

  • Pagato contanti;
  • Pagato con strumenti elettronici;
  • Non riscosso.

Tale distinzione è obbligatoria e sarà memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate unitamente ai corrispettivi.

RESO O ANNULLO

In caso di reso o annullo dello scontrino (es. per articolo o importo errato, ecc.) sarà necessario utilizzare l’apposita funzione presente nel RT. In tal caso lo scontrino di reso o annullo dovrà citare espressamente l’originario scontrino che va a stornare, in tutto o in parte, al fine di evitare eventuali sanzioni.

SANZIONI

La mancata, l’incompleta o non veritiera memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, comporta una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, Vi salutiamo cordialmente.

Studio Sabbatini Amatulli Giannini

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