Con l’ECOBONUS ci paghi fino all’85% dei lavori condominiali di riqualificazione energetica

Chi affronta spese per lavori di riqualificazione energetica condominiali può beneficiare di una nuova opportunità per recuperare il credito d’imposta derivante da spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021: la cessione del credito fiscale.

In pratica, il credito c.d.”Ecobonus” può essere usato per pagare parzialmente i lavori, anche cedendolo a chi esegue i lavori stessi.

La cessione del credito per gli interventi sopra citati rappresenta anche un valido strumento per la persona che non può affrontare in misura totale la spesa da sostenere.

Cosa è l’agevolazione

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante, a seconda della diversa tipologia di intervento (50%, 65%, 70% o 75%), calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 40mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Se gli stessi interventi di riqualificazione energetica sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 (come Aprilia) o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico (determinando il passaggio a una o più classi di rischio inferiore) la detrazione passa all’80% – 85%: in questo caso, il limite massimo di spesa consentito aumenta a 136.000 euro, sempre per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

A chi si può cedere il credito

I beneficiari dell’agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati (persone fisiche, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari).

Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dalle norme fiscali) possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Chi riceve il credito può a sua volta cederlo, ma non alla Pubblica Amministrazione.

Importo cedibile e modalità operative

Il condòmino può cedere l’intera detrazione determinata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, ovviamente per la quota a lui imputabile.

Per effettuare la cessione del credito il condòmino, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

Obblighi fiscali del condominio

L’amministratore di condominio, a sua volta, nei modi e termini previsti dall’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,  provvederà ad effettuare le comunicazioni di legge.

Successivamente, l’amministratore consegnerà al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ed informerà i fornitori (che hanno ricevuto il credito) dell’avvenuto invio della comunicazione.

Aprilia, 14/02/2018

                                                                                  Studio Sabbatini Amatulli Giannini

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