D S A – Disturbi Specifici dell’Apprendimento – Benefici fiscali 2018

Dal 2018 si potranno detrarre fiscalmente le spese sostenute per studenti per tutto il ciclo di studi fino alla scuola superiore

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), ha previsto ex novo una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per studenti affetti da DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento (definiti in ambito scolastico dalla Legge 170/2010).

Precisiamo che l’Agenzia delle Entrate, per espressa previsione della stessa Legge di Bilancio 2018, dovrebbe emanare un apposito decreto che individui le modalità di fruizione della detrazione fiscale in commento.

Nella categoria dei DSA rientrano Dislessia, Disgrafia, Distortografia e Discalculia: questi disturbi possono costituire un’importante limitazione per le attività di studio, ma anche per la vita di tutti i giorni.

Cosa è agevolabile e da quando

Sono detraibili in dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%, le spese sostenute nell’anno 2018 per:

  • L’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici (ex Legge 170/2010)
  • L’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e l’apprendimento delle lingue straniere;

riferite a studenti, anche maggiorenni, fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Per ottenere la detrazione è necessario che il DSA sia stato diagnosticato (e certificato) e che risulti da apposita certificazione medica il collegamento funzionale tra questi strumenti ed il DSA.

Come per gran parte delle detrazioni fiscali, questa compete, oltre che al soggetto interessato, anche a chi sostiene le spese per familiari fiscalmente a carico: sono tali i familiari con reddito annuo fino ad       €. 2854,51 con una necessaria precisazione: dal 2018 il limite per i figli di età non superiore a 24 anni è elevato ad € 4.000,00.

La certificazione di DSA: chi la rilascia

La certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) oltre che dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, può essere rilasciata da strutture sanitarie private con le modalità previste senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

La certificazione può essere rilasciata da:

  • Equipe multiprofessionale costituita come unità minima da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Logopedista che deve essere presente in ogni USL;
  • Strutture sanitarie private, accreditate ai sensi della L.R. 51/09 per le discipline di neuropsichiatria infantile e psicologia in regime ambulatoriale, al cui interno opera la figura professionale del logopedista. Le suddette figure professionali devono avere comprovata esperienza clinica nell’ambito delle diagnosi di DSA;
  • Centri ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale privati, accreditati ai sensi della L.R. 51/09, al cui interno operano le figure professionali della neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista con comprovata esperienza clinica nell’ambito delle diagnosi di DSA.

Utilizzo scolastico della certificazione DSA

La diagnosi di DSA va comunicata dalla famiglia alla Scuola frequentata dallo studente, trasmettendo la relativa certificazione: questa serve per l’attivazione da parte della scuola di una didattica personalizzata ed individualizzata, alla predisposizione degli strumenti compensativi e all’adozione delle misure dispensative e delle specifiche modalità di valutazione di cui alla Legge 170/2010 e alle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA di cui al Decreto del MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011: in ciò rientra anche  il cosiddetto “insegnante di sostegno”.

Aprilia, 23 Aprile 2018

Studio Sabbatini Amatulli Giannini

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