DECRETO RILANCIO: COME FUNZIONA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?

Il Decreto Legge 19/05/2020 n.34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, ha previsto una serie di interventi a sostegno di imprese e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19.  L’art. 25 del citato D.L., riconosce un contributo a fondo perduto, cioè una somma che l’Agenzia delle Entrate erogherà direttamente sul conto corrente bancario del soggetto interessato SENZA ALCUN OBBLIGO DI RESTTUZIONE.

Soggetti Interessati – Possono richiedere il contributo i titolari di partita IVA con attività in essere alla data di presentazione dell’istanza e che abbiano i requisiti seguenti:

1) ricavi e compensi anno 2019 non superiori a 5 milioni di € (per titolari di reddito agrario ex art-32 TUIR, volume di affari anno 2019 non superiore a 5 milioni di €);

2) avere avuto un fatturato e corrispettivi ad APRILE 2020 inferiore ai 2/3 di quello di APRILE 2019.

Rispettate queste condizioni, il contributo è determinato applicando alla differenza tra il fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e fatturato e corrispettivi aprile 2020, le seguenti percentuali:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 400.000 €;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
  • 10% per soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione € e fino a 5 milioni €.

E’ previsto comunque un contributo minimo pari ad € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Particolarità – La norma ha previsto delle situazioni in cui riconoscere il contributo con parametri particolari: si tratta dei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019 al 30/04/2019 e dei soggetti che si trovavano in comuni ancora in situazione di emergenza (sisma, alluvioni, ecc) al 31/01/2020. Per questi soggetti, maggiormente svantaggiati, il contributo spetta sempre, con applicazione delle medesime percentuali e con gli stessi importi minimi, senza necessità di avere avuto la riduzione di cui al precedente punto 2). Così:

– se la differenza tra Aprile 2019 ed Aprile 2020 sarà negativa, si applicherà la percentuale spettante secondo lo scaglione di appartenenza, con applicazione comunque del contributo minimo;

– se la differenza tra Aprile 2019 ed Aprile 2020 sarà positiva, si applicherà il contributo minimo.

E chi ha iniziato dopo Aprile 2019? – I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30/04/2019 e fino al 30/04/2020 avranno il contributo, nella misura minima prevista, poiché non esistono i dati di riferimento (aprile 2019) su cui basarsi.

Soggetti Esclusi Il contributo non spetta a:

  • Lavoratori dipendenti e Professionisti “ordinistici” cioè iscritti obbligatoriamente a casse di previdenza privata;
  • Intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • Soggetti che hanno diritto alle indennità ex artt. 27 e 38 del D.L. 18/2020. Si tratta dei professionisti con partita IVA, Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata INPS e lavoratori dello spettacolo;
  • Soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Come e quando presentare l’istanza – L’istanza si presenta SOLO in via telematica tramite il servizio WEB dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, oppure tramite un intermediario abilitato. Se il contributo richiesto è superiore a 150.000 €, l’invio deve avvenire a mezzo PEC con istanza firmata digitalmente.

L’istanza può essere presentata dal 15/06/2020 e non oltre il 13/08/2020.

L’Agenzia delle Entrate, entro 7 giorni, comunica al contribuente l’accoglimento (o lo scarto) dell’istanza; nei successivi 10 giorni è prevista l’erogazione della somma sul conto corrente del richiedente (è necessario fornire l’IBAN).

Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto destinatario del contributo, altrimenti avverrà lo scarto dell’istanza.

Sanzioni e controlli – Qualora gli importi erogati risultassero non dovuti in tutto od in parte, saranno applicate le sanzioni seguenti:

  • Dal 100 al 200 % dell’indebito, senza possibilità di definizione agevolata;
  • Reclusione da 6 mesi a 3 anni, ex art. 316 C.P. oppure, se l’erogato è inferiore a 4.000 €, sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 €, con un massimo pari a tre volte l’indebita percezione.

Ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti fissando un appuntamento (senza alcun impegno) presso il nostro studio, per una prima consulenza gratuita.

16/06/2020

Studio Sabbatini Amatulli Giannini

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