Detrazioni per canoni di locazione universitari: tutte le novità.

La recente Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, tra l’altro, importanti novità in materia di detrazioni per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.

Come funziona: Agli studenti universitari fuori sede spetta una detrazione fiscale dall’Irpef, pari al 19% dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati per unità immobiliari situate nel comune ove ha sede l’università o in comuni limitrofi. Tale detrazione si applica su un massimo di 2.633 euro di spesa e consente quindi di beneficiare in dichiarazione dei redditi, di una riduzione delle imposte dovute (ovvero in un rimborso d’imposta) per un massimo di 500 euro (19% di 2.633 €) per ciascun anno.

Rimangono escluse le spese relative al deposito cauzionale, alle spese condominiali e al riscaldamento.

Quali sono le condizioni:

  • I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98. Non sono contemplate le sublocazioni;
  • Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa
  • Le unità immobiliari affittate devono essere situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi;

Quali sono le novità: Le novità introdotte, anche se transitorie, amplieranno la platea degli attuali 249.000 contribuenti che beneficiano della detrazione fiscale sugli affitti per gli studenti universitari fuori sede.

In particolare, si chiarisce che, limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018,  il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Ulteriori specifiche: La stessa detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, compete anche per i canoni relativi a:

  • contratti di ospitalità, di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
  • contratti di locazione e di ospitalità, regolarmente stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso Università ubicate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Con riferimento al contratto di ospitalità si precisa che la detrazione è ammessa anche se la somma da corrispondere comprende, ma senza individuarne uno specifico corrispettivo, servizi quali l’erogazione di pasti e di pulizia.

L’agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l’onere sia sostenuto nell’interesse di familiari a carico. Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotandolo sul documento comprovante la spesa;

La soglia di 2.633 euro, costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. Tale soglia deve essere rapportata alla percentuale di titolarità del contratto, se lo stesso risulta cointestato tra più soggetti. Ad esempio: se il contratto è cointestato ai due genitori per gli studi del figlio, l’importo massimo sarà pari a 1.316,50 euro per ciascun genitore. Invece, in presenza di due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, fiscalmente a carico di entrambi i genitori, ognuno dei genitori potrà beneficiare della detrazione sull’importo massimo di euro 2.633.

Infine, si ritiene possano usufruire della detrazione anche gli iscritti ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n.212/2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, a seguito dell’equiparazione degli stessi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Aprilia, 25.01.2018

Studio Sabbatini Amatulli Giannini

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment

16 + uno =