ESONERO CONTRIBUTIVO 2018 PER NUOVE ASSUNZIONI DI GIOVANI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’esonero contributivo triennale per l’assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 da parte dei datori di lavoro privati. Con la circolare INPS n.40 del 2018  vengono  forniti chiarimenti applicativi utili alla fruizione.

Quali soggetti interessa

L’esonero contributivo spetta quando l’assunzione riguarda soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018 la norma prevede l’innalzamento dell’età del soggetto da assumere fino a trentacinque anni.

Quanto si risparmia

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati imprenditori e non, compresi quelli del settore agricolo

Rapporti di lavoro esclusi

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti.

Inoltre restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo

Le aziende devono rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.lgs 150/2015 il quale prevede che l’agevolazione non spetta se l’assunzione:

  1. deriva da un obbligo preesistente per effetto di leggi e o contratti collettivi;
  2. viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Inoltre il beneficio non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale salvo il caso in cui l’assunzione sia riferita a  lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello dei dipendenti sospesi. L’incentivo non è, altresì, applicabile qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione (in ordine agli assetti proprietari) con il datore di lavoro che assume. L’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza:

  • della regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • dell’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché, eventualmente, di quelli regionali, territoriali o aziendali.

La legge di Bilancio 2018 ha poi introdotto, tra l’altro, i seguenti ulteriori vincoli:

  • l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi;
  • il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Un aiuto per verificare la storia dei lavoratori

Per agevolare le verifiche del possesso dei requisiti in capo ai lavoratori, l’INPS ha realizzato una utility consultabile telematicamente dai datori di lavoro e dai loro intermediari previdenziali. I dati forniti dall’applicativo, però, non hanno valore certificativo. Si consiglia comunque alle imprese e ai professionisti di acquisire la dichiarazione del lavoratore.

Aprilia, 20 marzo 2018

Studio Sabbatini Amatulli Giannini

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