CIRCOLARE PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO N.3 DEL 04/06/2020

OGGETTO: DECRETO RILANCIO (D.L. 19/05/2020 n. 34) – RIEPILOGO.

Le seguenti note riepilogative, non avendo la pretesa di essere esaustive, costituiscono una breve sintesi dei recenti provvedimenti contenuti nel decreto “Rilancio”. Eventuali approfondimenti potranno essere chiesti direttamente presso il nostro Studio.

IRAP NON DOVUTA (Art. 24)

Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 (l’importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta; resta fermo il versamento dell’acconto per il 2019).

I destinatari sono: Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 25) In attesa di procedura telematica Ag. Entrate

Contributo a fondo perduto, calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Destinatari: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel periodo imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Sono esclusi (tra gli altri):

  • Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • professionisti gestione separata e lavoratori dello spettacolo che percepiscono bonus 600€
  • Lavoratori dipendenti
  • Professionisti iscritti agli Ordini

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO (Art. 28)

Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e di lavoro autonomo, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. Non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia.

Destinatari: Imprese, anche agricole, lavoratori autonomi con ricavi o compensi non sup. a 5 mln €, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale.

Le imprese alberghiere godono di un trattamento diverso.

 BONUS 600 € (art. 84 co. 1 e 4)

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus 600€, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Si applica a:

– professionisti con P.IVA attiva al 23/02/2020 e co.co.co attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altra previdenza obbligatoria.

– Artigiani, commercianti, agricoli iscritti alla relativa gestione INPS, non iscritti ad altra previdenza obbligatoria, ad esclusione della gestione separata.

BONUS 1000 € (Art. 84 co.2 e 3)

Viene riconosciuto, per il mese di maggio 2020, a:

– professionisti con P.IVA attiva al 19/05/2020, iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altra previdenza obbligatoria, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;

– Co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altra previdenza obbligatoria, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020

BONUS PER PROFESSIONISTI CON CASSA DI PREVIDENZA PRIVATA (Art. 78) – Attesa decreto Interministeriale

Previsto per i mesi di aprile e maggio 2020. La norma si limita ad aumentare lo stanziamento delle risorse, ma non determina l’entità del bonus. Ragionevolmente dovrebbe essere di € 600 per aprile e 1.000€ per maggio.

BONUS DIVERSI (Art. 84 co.5, 6, 7, 8, 9 e 10)

Ulteriori bonus vengono confermati per il mese di aprile ed altri istituiti per il mese di maggio.

Per requisiti e modalità di ottenimento, potranno essere richiesti chiarimenti al nostro Studio.

Si applicano a:

– lavoratori stagionali de turismo e degli stabilimenti termali (€ 600 per aprile, 1000 per maggio)

– lavoratori del settore agricolo (€ 500 per aprile)

– lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (600€ per aprile e maggio)

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (Art. 119) – In attesa di provvedimento Agenzia Entrate e Decreto Ministeriale

Incremento della detrazione al 110 % per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 a fronte di specifici interventi eseguiti su abitazione e su parti comuni di edifici condominiali, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo. Interventi ammessi:

– Interventi di efficienza energetica specificamente previsti

– Interventi di riduzione del rischio sismico

– Installazione di impianti fotovoltaici

– Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

– per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;

– per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi (banche comprese)

Si applica a:

– Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni

– Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)

– Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 120) – In attesa di provvedimento Agenzia Entrate e Decreto Ministeriale

È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80.000€, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, quali, ad esempio:

– rifacimento di spogliatoi e mense

– realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici

– Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti

– Acquisto di arredi di sicurezza Spetta a imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Art. 125) – In attesa di provvedimento Agenzia Entrate

È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60.000€ per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. E’ utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24.

E’ destinato a:

– Imprese

– Lavoratori autonomi

– Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO COVID-19 (Art. 124)

Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (disinfettanti, guanti, ecc.)

Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.

Riguarda tutte le imprese. Sarà necessario impostare adeguatamente il registratore di cassa.

ULTERIORE SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (Art. 126-127)

Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità:

– Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché l’IVA (art.18 decreto Liquidità) per i mesi di aprile e maggio 2020;

– Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 €

– Ritenute sospese dal 02/03 al 30/04 nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre

RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI CON “AVVISI BONARI” (Art. 144)

Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16/09/2020, i pagamenti in scadenza tra l’8/03 ed il 18/05/2020, relativi alle somme dovute a seguito di comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione (cd “Avvisi bonari”).

I medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra il 19/05 ed il 31/05/2020.

I versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16/09/2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese

La previsione si applica, per tutti i contribuenti, anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto già versato

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI AGENZIA RISCOSSIONE SU STIPENDI/ PENSIONI (Art. 152)

fino al 31 agosto 2020 sono sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’agente della riscossione. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore. Dal 1° settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (Art. 154 lettera a)

Sono sospesi i versamenti dovuti tra il 08/03 ed il 31/08/2020 riferiti a:

Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie.

I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro 30/09/2020.

Fino al 31/08/2020, sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

RATEIZZAZIONI: NUOVI TERMINI DI DECADENZA (Art. 154 lettera b)

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31/08/2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 01/09/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate)

TERMINI DI PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE-TER” E “SALDO E STRALCIO(Art. 154, lettera c)

I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10/12/2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni. Si applica ai contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (“Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE») scadute nell’anno 2019

DILAZIONI PER I DEBITI INSERITI NELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE DECADUTE NEL 2019 (Art. 154 lettera d)

Per i debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31/12/2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, viene concessa la possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati. Destinato ai contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate.

PROROGA DEI TERMINI DI INVIO ACCERTAMENTI, LIQUIDAZIONE, IRROGAZIONE SANZIONI (Art. 157) – In attesa di provvedimento Agenzia Entrate.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, co.1, che scadono tra l’8/03 ed il 31/12/2020, sono notificati non prima del 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31/12/2020.

Viene spostato nel 2021 l’invio delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed è previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi. Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1°gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (Art. 181)

Dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l’imposta di bollo per le domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Si applica ad esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc) titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico

TAX CREDIT VACANZE (Art. 176) – In attesa di provvedimento Agenzia Entrate

Per il 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500€, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.

-Può essere utilizzato da un solo componente

-Può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast

-È fruibile nella misura dell’80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto

-Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale

Destinatari sono i nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall’Inps e con   ISEE in corso di validità non superiore a 40.000€. È necessario essere in possesso delle credenziali Spid.

Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro


Si precisa che alcuni crediti d’imposta (Fitti, Sanificazione, Adeguamento degli ambienti di lavoro) possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. Per le modalità, si attende Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.


Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, Vi salutiamo cordialmente.

Studio Sabbatini Amatulli Giannini

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